Srl ha piena capacità di agire e, quindi, di donare


 

Not. Antonio Testa

atesta@notariato.it


Una Srl in liquidazione, proprietaria di alcune porzioni di terreno, attualmente costituenti di fatto sede stradale, deve cedere al Comune gli stessi.

La cessione dovrebbe essere effettuata al "prezzo" di Euro 1 (uno); prezzo - chiaramente - meramente simbolico.

 

Pertanto, trattasi (se non di donazione, posta la mancanza di spirito meramente liberale del disponente) di atto di cessione a titolo gratuito a favore del Comune.

 

Premesso che tutte le deliberazioni del Comune, sia per la determinazione del responsabile del procedimento e di affidamento di incarico notarile al sottoscritto, sia per la attribuzione dei poteri di intervento all'atto per la suddetta acquisizione da parte del Comune, contengono il riferimento alla somma di un Euro, quale corrispettivo, mi chiedo (e Vi chiedo) quali accorgimenti utilizzare per l'atto da compiere, soprattutto sotto l'ottica della capacità delle società a donare o, quanto meno, a compiere atti a titolo gratuito.

 

E' sufficiente una delibera dell'assemblea ordinaria dei soci della società in liquidazione che, giustificando l'atto sotto il profilo del reale vantaggio che comunque avrebbe la società  (considerata anche l'imprescindibilità della cessione stessa a favore del Comune, trattandosi di terreni ormai divenuti, a tutti gli effetti, sede stradale), conferisse lo specifico potere di compiere l'atto al liquidatore?


Fermo restando l'utilizzazione di tutti i requisiti formali dell'atto di donazione, il riferimento ad un corrispettivo (praticamente simbolico) pari ad un solo Euro, può comportare taluni altri problemi che, al momento, mi sfuggono?

 

 


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

 

Le società hanno piena capacità di agire.


L'oggetto sociale rappresenta un limite per gli amministratori e l'atto ultra vires può determinare la loro responsabilità nei confronti della società, dei soci, e dei terzi.


Quindi, un atto estraneo all'oggetto sociale potrebbe essere autorizzato dall'assemblea ordinaria, ma questa autorizzazione non varrebbe a escludere la responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi o di eventuali creditori.


Nel tuo caso, tuttavia, non mi sembra che possa parlarsi di atto estraneo, ma  piuttosto di un atto dovuto o comunque utile per la  società (che è in liquidazione), la quale ha piena capacità di agire e, dunque, anche la capacità di fare donazioni.


Sull'argomento puoi vedere anche lo studio del CNN 12.02.1996, n. 121